Con l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022, sono stati eliminati, con decorrenza dal 1° marzo 2022, gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. A partire dal 1° maggio 2022, conformemente a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 28 aprile, non è più necessaria la compilazione del dPLF, mentre rimane in vigore l'obbligo di cui al punto a).
Chiunque entra in Italia per qualsiasi motivo e con qualsiasi mezzo deve quindi:
a) presentare, a chiunque sia preposto ad effettuarne il controllo, l'EU digital Covid Certificate conforme alla normativa europea, da cui risulti, alternativamente:
- avvenuta vaccinazione, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici (14) giorni (ai soli fini dell’ingresso in Italia, i certificati digitali UE di vaccinazione rimangono validi 9 mesi);
- avvenuta guarigione (negli ultimi sei mesi);
- avvenuta guarigione, più effettuazione della sola dose di vaccino prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- il risultato negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato tramite tampone. Il test molecolare deve essere effettuato non oltre le 72 ore precedenti all'ingresso in Italia; il test antigenico non oltre le 48 ore precedenti all'ingresso in Italia.
I bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
In caso di avvenuto ingresso in Italia in mancanza della certificazione di cui al punto b) (certificato vaccinale, di guarigione o tampone), è necessario:
- sottoporsi a un periodo di cinque (5) giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora per attivare la sorveglianza sanitaria;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque (5) giorni di isolamento.
Per eventuali eccezioni alle disposizioni di cui sopra, si prega di consultare il questionario predisposto dal Ministero degli Affari Esteri.