Ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 157, comma 7 ter la validita’ dei documenti di riconoscimento e di identita’
rilasciati da amministrazioni pubbliche italiane, scaduti o in scadenza successivamente alla data in vigore
del decreto, e’ prorogata al 31 dicembre 2020.
La validita’ ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento, e NON si intende quindi prorogata.
I documenti la cui validità è in tal modo prorogata alla data del 31 dicembre 2020 potranno quindi essere utilizzati per il riconoscimento personale e per gli altri scopi previsti dalla legge, ma, qualora originariamente scaduti, NON potranno essere utilizzati come documenti di viaggio.