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Radiazione dal PRA – nuova disciplina in vigore dal 01.01.2020

Si attira nuovamente l’attenzione della gentile utenza sul fatto che dal 01.01.2020, a seguito di modifica normativa, la procedura di radiazione dal PRA per esportazione di autoveicoli NON potrà più essere eseguita dagli Uffici diplomatico-consolari.

A tal proposito, si informa che il nuovo art. 103 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285,  prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi all’estero sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, ai sensi della nuova disciplina di legge, la radiazione dovrà essere chiesta PRIMA che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione.

Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

La gentile utenza è pertanto pregata di NON presentare richieste di radiazione dal PRA successive alla data del 01.01.2020, in quanto questi Uffici non saranno più legittimati a riceverle.