{"id":10472,"date":"2025-02-10T12:32:22","date_gmt":"2025-02-10T11:32:22","guid":{"rendered":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/?page_id=10472"},"modified":"2026-03-30T12:53:52","modified_gmt":"2026-03-30T10:53:52","slug":"cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-discendenza-iure-sanguinis\/","title":{"rendered":"Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)"},"content":{"rendered":"<p>Attualmente la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dal Decreto-Legge 28 marzo 2025, n.36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n.74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.118 del 23 maggio 2025, ed entrata in vigore il 24 maggio 2025, che stabilisce <strong>limitazioni nella trasmissione della cittadinanza italiana<\/strong>.<\/p>\n<p>Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Per l\u2019accertamento del possesso della cittadinanza italiana per il figlio\/a minorenne di un cittadino\/a italiano si veda la parte relativa alla trascrizione dell\u2019atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalle nuove disposizioni di legge (vedi <a href=\"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/\">Nascita<\/a>).<\/p>\n<p>Si \u00e8 cittadini italiani per nascita (<em>iure sanguinis<\/em>), anche all\u2019estero, per linea paterna o materna (in quest\u2019ultimo caso solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all\u2019altra, solo se <u>un ascendente di primo o di secondo grado (cio\u00e8 un genitore o un nonno\/a) possiede, o possedeva al momento della morte, <strong>esclusivamente la cittadinanza italiana<\/strong>.<\/u><\/p>\n<h3>MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA &#8220;IUS SANGUINIS&#8221;<\/h3>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Questa sezione riguarda esclusivamente le richieste di <strong>riconoscimento della cittadinanza italiana<\/strong> da parte cittadini stranieri <span style=\"color: #ff0000; text-decoration: underline;\"><strong>maggiorenni<\/strong><\/span><strong>\u00a0<\/strong>e discendenti di cittadini italiani<\/span>:<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>legge<\/strong>\u00a0<strong>23 maggio 2025, n. 74<\/strong>, che ha convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 ha notevolmente ridotto i casi di trasmissione della cittadinanza italiana e ha riformato la\u00a0<strong>legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>, il cui nuovo testo integrale \u00e8 disponibile al seguente\u00a0<a href=\"https:\/\/conscolonia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/2025_05_24_nuovo_testo_legge91_1992.pdf\">link<\/a>.<\/p>\n<p>In base alla nuova legge 91\/1992, chi \u00e8\u00a0<strong>nato all\u2019estero<\/strong>\u00a0da un genitore cittadino italiano\u00a0<strong><u>non \u00e8 automaticamente<\/u>\u00a0cittadino italiano;\u00a0<\/strong>lo \u00e8 solo se ricorre\u00a0almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<p><strong>a) il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l\u2019acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/strong><br \/>\nNon rilevano la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<p><strong>b) un genitore o un nonno\/a possiede \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell\u2019interessato.<\/strong>\u00a0Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nota bene: Nel caso in cui gli ascendenti (dunque genitore o nonno) abbiano acquistato volontariamente un\u2019altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore et\u00e0 del discendente successivo nato all\u2019estero, e in ogni caso prima del 15\/08\/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8 e 12 Legge 13 giugno 1912, n. 555 e Circolare Ministero dell\u2019Interno n. 43347, 03\/10\/2024).<\/strong><\/p>\n<h3><strong>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE<\/strong><\/h3>\n<p><strong>La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. L\u2019istanza \u00e8 soggetta al pagamento di una tariffa consolare di\u00a0\u20ac 600,00, indipendentemente dall\u2019esito della pratica<\/strong> (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).<\/p>\n<p>L\u2019appuntamento va richiesto via email all&#8217; indirizzo <a href=\"mailto:friburgo.cittadinanza@esteri.it\">friburgo.cittadinanza@esteri.it<\/a><\/p>\n<h3><strong>TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE<\/strong><\/h3>\n<p>Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle istanze, ai sensi della legge n.132\/2018 (artt.5 9tr), il termine massimo \u00e8 fisato in 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti e priva di incongruenze\/integrazioni<\/p>\n<h3><strong>DOCUMENTI DA PRESENTARE<\/strong><\/h3>\n<p>1) <a href=\"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-Modulo-di-richiesta-di-riconoscimento-2025.pdf\"><strong>modulo di richiesta<\/strong><\/a> riconoscimento cittadinanza;<span style=\"color: #000000;\"><br \/>\n<\/span>2) <strong>estratto dell\u2019atto di nascita del nonno\/nonna italiano che\u00a0 \u00e8 emigrato all\u2019estero<\/strong>, completo delle generalit\u00e0 dei genitori, rilasciato dal Comune italiano di nascita.<br \/>\n3) <strong>certificato<\/strong> rilasciato dalle competenti Autorit\u00e0 dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformit\u00e0 della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno\/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del proprio discendente diretto. Questo certificato dovr\u00e0 riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome del nonno\/nonna italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci\u2026 tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l\u2019istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana). Non \u00e8 quindi necessario per queste varianti richiedere la rettifica di atti di stato civile;<br \/>\n4) <strong>atti di nascita<\/strong>, con traduzione in lingua italiana degli ascendenti, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;<br \/>\n5) <strong>atti di matrimonio<\/strong> con traduzione in lingua italiana degli ascendenti;<br \/>\n6) <strong>atti di morte<\/strong>, con traduzione in lingua italiana, degli ascendenti;<br \/>\n7)<strong> certificato di residenza<\/strong>\u00a0del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile (<strong>Erweiterte Meldebescheinigung<\/strong>) rilasciato dal Comune tedesco di residenza non oltre 6 mesi prima della presentazione dell&#8217;istanza;<br \/>\n8) <a href=\"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/modulo_a_dich.residenza_ascendenti_in_vita_v-3-1.pdf\">dichiarazione<\/a><strong>\u00a0degli ascendenti ancora in vita<\/strong> attestante i luoghi dove questi hanno risieduto dalla nascita in poi;<br \/>\n9) <a href=\"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/modulo_b_dich.residenza_ascendenti_deceduti-v-1.pdf\">dichiarazione<\/a><strong>\u00a0del richiedente relativa agli ascendenti deceduti<\/strong> attestante i luoghi dove questi ultimi hanno risieduto dalla nascita in poi;<br \/>\n10) <strong>permesso di soggiorno del richiedente\u00a0<\/strong><em>(per i cittadini di Paesi non facenti parte dell\u2019Unione Europea) \u2013 N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno\u00a0due anni di validit\u00e0<\/em>;<br \/>\n11) copia del versamento del <strong>contributo di \u20ac 600,-<\/strong> per il diritto della trattazione della pratica. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato d\u2019Italia presso la Deutsche Bank Freiburg: <strong>IBAN: DE73 68070024 0065192703, BIC: DEUTDEDBFRE<\/strong><br \/>\nNella causale dovr\u00e0 essere indicato il nome, cognome, data di nascita del richiedente e la dicitura \u201criconoscimento cittadinanza italiana\u201d.<br \/>\nPer i cittadini non appartenenti all&#8217;Unione Europea: copia dell&#8217;avvenuto <strong>pagamento di \u20ac 20,-<\/strong> per l&#8217;autentica della firma sull&#8217;istanza.<\/p>\n<h4><strong>Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti.<\/strong><\/h4>\n<p>I certificati di cui i punti 3-7, rilasciati da Autorit\u00e0 straniere, dovranno essere muniti di <strong>legalizzazione<\/strong>\u00a0(*), salvo i casi in cui ci\u00f2 non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall\u2019Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere\u00a0<strong>muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.<\/strong><br \/>\nSi consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalit\u00e0 di redazione e traduzione degli stessi.<br \/>\n<em>(*)\u00a0<\/em>Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell\u2019Aja<em>:<br \/>\n<\/em><em><a href=\"http:\/\/hcch.e-vision.nl\/index_en.php?act=conventions.status&amp;cid=41\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/hcch.e-vision.nl\/index_en.php?act=conventions.status&amp;cid=41<\/a><\/em><em>. La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell\u2019autorit\u00e0 del Paese emittente di una \u201cApostille\u201d.<br \/>\n<\/em>Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi: la legalizzazione del documento dovr\u00e0 avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento \u00e8 stato rilasciato.<br \/>\nDocumenti rilasciati in Germania: i\u00a0documenti rilasciati da autorit\u00e0 pubbliche tedesche, muniti del timbro tondo dell&#8217;autorit\u00e0 emittente, sono esenti da legalizzazione.<\/p>\n<h3><strong>N.B.:<\/strong><\/h3>\n<p><em>\u2013 <\/em><strong>l\u2019ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria alla corretta definizione della pratica;<br \/>\n<\/strong><strong>\u2013 il contributo \u00e8 dovuto indipendentemente dall&#8217;esito del procedimento. Esso non sar\u00e0 pertanto rimborsabile in caso di suo esito negativo.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Attualmente la cittadinanza italiana \u00e8 regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dal Decreto-Legge 28 marzo 2025, n.36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n.74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.118 del 23 maggio 2025, ed entrata in vigore il 24 maggio 2025, che stabilisce limitazioni nella trasmissione della cittadinanza [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":112,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10472","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10472"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10472\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15269,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10472\/revisions\/15269"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/112"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}