{"id":1982,"date":"2015-02-04T16:44:48","date_gmt":"2015-02-04T15:44:48","guid":{"rendered":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2015\/02\/nuove-disposizioni-separazione-divorzio\/"},"modified":"2015-02-04T16:44:48","modified_gmt":"2015-02-04T15:44:48","slug":"nuove-disposizioni-separazione-divorzio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2015\/02\/nuove-disposizioni-separazione-divorzio\/","title":{"rendered":"Importanti novit\u00e1 in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio"},"content":{"rendered":"<p>Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto legge n. 132\/2014 convertito con Legge 162\/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898\/1970 in caso di divorzio, \u00e8 possibile per <strong>i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l&#8217;assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile<\/strong>. <\/p>\n<p>Sia l&#8217;accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l&#8217;accordo sottoscritto innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. <\/p>\n<p><strong>Separazioni e divorzi con l&#8217;assistenza degli avvocati <\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;art. 6 della Legge n. 162\/2014 prevede, a decorrere dall&#8217;11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. <\/p>\n<p>Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi). <\/p>\n<p><strong>Separazioni e divorzi innanzi all&#8217;Ufficiale di Stato Civile<\/strong> <\/p>\n<p>L&#8217;art. 12 della Legge n. 162\/2014 prevede, a decorrere dall&#8217;11 dicembre 2014, la possibilit\u00e0 per i coniugi di comparire direttamente innanzi all&#8217;Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. <\/p>\n<p>L&#8217;assistenza degli avvocati difensori \u00e8 facoltativa. <\/p>\n<p>Competente a ricevere l&#8217;accordo \u00e8 il Comune di: <\/p>\n<p>&#8211; Celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa; <\/p>\n<p>&#8211; Trascrizione del matrimonio celebrato all&#8217;estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero); <\/p>\n<p>&#8211; Residenza di uno dei coniugi. <\/p>\n<p>Condizioni per la sottoscrizione dell&#8217;accordo: <\/p>\n<p>Tale modalit\u00e0 semplificata \u00e8 a disposizione dei coniugi solo quando: <\/p>\n<p><strong>NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti<\/strong>. <\/p>\n<p>Inoltre <\/p>\n<p>L&#8217;accordo non potr\u00e0 contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l&#8217;assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilit\u00e0 economica tra i coniugi dichiaranti). <\/p>\n<p>Nell&#8217;accordo verr\u00e0 unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio. <\/p>\n<p>Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con l&#8217;entrata in vigore del Decreto legge n. 132\/2014 convertito con Legge 162\/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898\/1970 in caso di divorzio, \u00e8 possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l&#8217;assistenza di almeno [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-1982","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1982"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1982\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/consfriburgo.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}