Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi dell’art. 20 del D.L. 69/2023.
Il richiedente il passaporto che abbia figli minori dovrà attestare l’assenza di inibitorie, vale a dire di non essere soggetto a provvedimenti giudiziari altrove che impedisca il rilascio del passaporto, sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero, il genitore di prole minore possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro richiedere una inibitoria al rilascio del documento (articolo 3- bis della L. 1185/1967). L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale o, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.
Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.