Propriamente detta “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”, l’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo.
Esiste, inoltre, la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” o “Atto notorio” che riguarda stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell’interessato e per i quali non è valida l’autocertificazione. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa nell’interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni e ai Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata. È sufficiente firmarla davanti al dipendente addetto a riceverla oppure farla pervenire all’Amministrazione o servizio che la richiede, allegando copia di un documento di identità in corso di validità. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è estesa anche a privati (banche e assicurazioni) che decidono di accettarla.
Per i privati accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso però è necessario far autenticare la firma del dichiarante da un notaio, cancelliere, segretario comunale -in Italia – oppure dai Consolati – all’estero -, ed è soggetta ad imposta di bollo a valore corrente salvo le esenzioni previste dalla legge.