Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Domande frequenti – Passaporti

  1. Chi può richiedere il passaporto?
    Possono richiedere il passaporto solo i cittadini italiani; non è prevista un’età minima per il rilascio del passaporto.
  2. Se ho la doppia cittadinanza (italiana e tedesca) devo necessariamente avere anche il passaporto italiano per conservare la cittadinanza?
    No. Il possesso del passaporto italiano non è un obbligo. Senza passaporto non si perde la cittadinanza italiana.
  3. Si può avere sia il passaporto che la carta d’identità italiana insieme?
    Sì, l’uno non esclude l’altra, essendo documenti rilasciati per scopi diversi.
  4. Quanto costa?
    Il rilascio del passaporto è soggetto al pagamento del libretto passaporto e di un contributo amministrativo, per un totale di 116 €.
  5. Quali sono i tempi d’attesa?
    Il passaporto viene solitamente rilasciato, salvo in casi particolarmente urgenti, in non più di 30 giorni, a seconda della quantità di richieste da evadere da parte dell’ufficio.
  6. In caso di particolare urgenza?
    In casi di particolare e comprovata urgenza e qualora la documentazione sia completa e regolarmente presentata al Consolato, si può richiedere l’emissione del passaporto entro 24 ore, con un pagamento supplementare di 50 € per i diritti d’urgenza. Qualora la documentazione sia giudicata incompleta, non sarà possibile procedere all’emissione del documento.
  7. Devo necessariamente risiedere nella circoscrizione di Friburgo?
    In casi eccezionali, espressamente motivati, il passaporto può essere rilasciato anche a cittadini italiani residenti in altre circoscrizioni consolari o in Italia; in tali casi, tuttavia, il rilascio è subordinato all’acquisizione di delega da parte dell’autorità competente per il luogo di residenza (Questura o rappresentanza consolare) e richiede tempi di elaborazione più lunghi.
  8. Devo necessariamente recarmi in Consolato?
    Sì, è necessario recarsi in Consolato per l’acquisizione dei dati biometrici. Non è però necessario recarsi in Consolato per il ritiro del documento, che può essere spedito per posta (v. istruzioni).
  9. Sono sposata. Posso inserire sul passaporto il cognome di mio marito, come in Germania?
    No, non è possibile indicare il cognome del coniuge al posto del proprio. Apparirà il cognome da nubile. Il cognome del marito potrà essere indicato alla voce “coniugata”.
  10. Il nome di mio figlio minore sarà scritto sul mio passaporto?
    No. Il passaporto è un documento personale.
  11. Se chiedo il passaporto e ho figli minori, cosa devo portare?

Attenzione nuova procedura – Passaporti e CIE – Assenso dell’altro genitore

Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi dell’art. 20 del D.L. 69/2023.

Il richiedente il passaporto che abbia figli minori dovrà attestare l’assenza di inibitorie, vale a dire di non essere soggetto a provvedimenti giudiziari altrove che impedisca il rilascio del passaporto, sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero, il genitore di prole minore possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro richiedere una inibitoria al rilascio del documento (articolo 3- bis della L. 1185/1967). L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale o, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.