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Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, modificata dal Decreto-Legge 28 marzo 2025, n.36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025, n.74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.118 del 23 maggio 2025, ed entrata in vigore il 24 maggio 2025, che stabilisce limitazioni nella trasmissione della cittadinanza italiana.

Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Per l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana per il figlio/a minorenne di un cittadino/a italiano si veda la parte relativa alla trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalle nuove disposizioni di legge (vedi Nascita).

Si è cittadini italiani per nascita (iure sanguinis), anche all’estero, per linea paterna o materna (in quest’ultimo caso solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, solo se un ascendente di primo o di secondo grado (cioè un genitore o un nonno/a) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

APPROVAZIONE DEL D.L. 28 MARZO 2025, N. 36: MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA “IUS SANGUINIS”

Informazioni alla pagina seguente: Il Consiglio dei Ministri approva modifiche alla legge sulla cittadinanza “ius sanguinis”

Questa sezione riguarda esclusivamente le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte cittadini stranieri maggiorenni e discendenti di cittadini italiani:

 Nuovi requisiti essenziali:

  • può fare domanda di cittadinanza per discendenza soltanto chi ha un genitore o nonno/a di cittadinanza italiana nato/a in Italia (Decreto Legge 28 marzo 2025, n. 36).
  • Nel caso in cui gli ascendenti hanno acquistato volontariamente un’altra cittadinanza prima della nascita o durante la minore età del discendente successivo nato all’estero, e in ogni caso prima del 15/08/1992, essi hanno perso automaticamente la cittadinanza italiana e interrotto la linea di discendenza (artt. 7, 8 e 12 Legge 13 giugno 1912, n. 555 e Circolare Ministero dell’Interno n. 43347, 03/10/2024).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 600,00, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).

L’appuntamento va richiesto via email all’ indirizzo friburgo.cittadinanza@esteri.it

TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE

Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle istanze, ai sensi della legge n.132/2018 (artt.5 9tr), il termine massimo è fisato in 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti e priva di incongruenze/integrazioni

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1) modulo di richiesta riconoscimento cittadinanza;
2) schema dell’albero genealogico da compilare con i dati relativi ai nonni e ai genitori;
3) estratto dell’atto di nascita del nonno/nonna italiano che  è emigrato all’estero, completo delle generalità dei genitori, rilasciato dal Comune italiano di nascita.
4) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, attestante che il nonno/a o genitore italiano non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del proprio discendente diretto. Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome del nonno/nonna italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana). Non è quindi necessario per queste varianti richiedere la rettifica di atti di stato civile;
5) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana degli ascendenti, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
6) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana degli ascendenti;
7) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, degli ascendenti;
8) certificato di residenza del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile (Erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune tedesco di residenza non oltre 6 mesi prima della presentazione dell’istanza;
9)dichiarazione degli ascendenti ancora in vita attestante i luoghi dove questi hanno risieduto dalla nascita in poi;
10)dichiarazione del richiedente relativa agli ascendenti deceduti attestante i luoghi dove questi ultimi hanno risieduto dalla nascita in poi;
11) permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea) – N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni di validità;
12) copia del versamento del contributo di € 600,- per il diritto della trattazione della pratica. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato d’Italia presso la Deutsche Bank Freiburg: IBAN: DE73 68070024 0065192703, BIC: DEUTDEDBFRE
Nella causale dovrà essere indicato il nome, cognome, data di nascita del richiedente e la dicitura “riconoscimento cittadinanza italiana”.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: copia dell’avvenuto pagamento di € 20,- per l’autentica della firma sull’istanza.

Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti.

I certificati di cui i punti 3-7, rilasciati da Autorità straniere, dovranno essere muniti di legalizzazione (*), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
(*) Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja:
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41. La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell’autorità del Paese emittente di una “Apostille”.
Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi: la legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato.
Documenti rilasciati in Germania: i documenti rilasciati da autorità pubbliche tedesche, muniti del timbro tondo dell’autorità emittente, sono esenti da legalizzazione.

N.B.:

l’ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria alla corretta definizione della pratica;
– il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito del procedimento. Esso non sarà pertanto rimborsabile in caso di suo esito negativo.