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Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA DIRETTA DA AVO ITALIANO

Il riconoscimento della cittadinanza per discendenza avviene soltanto per i maggiorenni. Il figlio minorenne di un cittadino/a italiano è automaticamente italiano. Deve solo essere registrato l’atto di nascita presso il Comune italiano, come previsto dalla legge .
Si è cittadini italiani per nascita, anche all’estero, per linea paterna (senza limite di generazione) o per linea materna (solo per coloro nati dopo il 1.1.1948), ammesso che non ci sia stata interruzione nella trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra, ad esempio per rinuncia espressa di uno degli antenati o per naturalizzazione straniera dell’avo nato in Italia prima della nascita del figlio o durante la minore età dello stesso.
Il richiedente deve dimostrare di discendere da un avo italiano senza che ci sia stata interruzione della trasmissione della cittadinanza. L’avo di cittadinanza italiana emigrato all’estero deve essere nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia) o dopo l’annessione del territorio di nascita al Regno d’Italia. Eccezionalmente, si potranno accettare istanze di cittadinanza per discendenza anche se l’avo italiano fosse nato precedentemente al 17 marzo 1861, purché sia deceduto dopo tale data.

NUOVE LINEE INTERPRETATIVE IN MATERIA DI CITTADINANZA IURE SANGUINIS

Importanti novità introdotte in materia da alcune recenti pronunce  della Corte suprema di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, ord N. 454/2024 e n. 17161/2023) e dalla circolare 3 ottobre 2024 n. 43347  del Ministero dell’Interno, emanata in applicazione delle nuove linee interpretative dettate dal predetto organo giudiziario:
Con ordinanza N. 454/2024 della prima Sezione Civile, la Corte ha chiarito che, se il genitore si è volontariamente naturalizzato straniero, anche il figlio Minore, cittadino italiano iure sanguinis e cittadino straniero iure soli, con questi convivente, ha perso la cittadinanza italiana. Conseguentemente, laddove tale figlio non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne, la linea di trasmissione è da considerarsi interrotta. In tale fattispecie, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla propria linea di discendenza.
L’istante ha la possibilità di dimostrare che il proprio ascendente, incorso nella perdita per le ragioni sopra esposte, abbia, successivamente al raggiungimento della maggiore età, compiuto un atto di riacquisto del nostro status civitatis (l’evento deve aver avuto luogo prima della nascita del discendente in linea retta dell’interessato., diversamente la linea di trasmissione non potrà considerarsi ricostituita).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di riconoscimento va presentata su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria. L’istanza è soggetta al pagamento di una tariffa consolare di € 600,00, indipendentemente dall’esito della pratica (art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89).

L’appuntamento va richiesto via email all’ indirizzo friburgo.cittadinanza@esteri.it

TEMPI DI TRATTAZIONE DELLE DOMANDE

Per quanto riguarda le tempistiche di lavorazione delle istanze, ai sensi della legge n.132/2018 (artt.5 9tr), il termine massimo è fisato in 24 mesi prorogabili fino a 36 mesi dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti e priva di incongruenze/integrazioni

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1) modulo di richiesta riconoscimento cittadinanza;
2) schema dell’albero genealogico da compilare con i dati relativi all’avo e ai discendenti;
3) estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano che per primo è emigrato all’estero, completo delle generalità dei genitori, rilasciato dal Comune italiano di nascita. Se i registri anagrafici non erano ancora in uso all’epoca della nascita dell’antenato, occorre presentare il Certificato di Battesimo in originale rilasciato dalla Parrocchia, con riconoscimento della firma del Parroco da parte della Curia Vescovile competente unitamente a una dichiarazione del Comune attestante la mancata tenuta dei registri all’epoca della nascita dell’avo;
4) certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di dichiarazione di conformità della traduzione in lingua italiana, . Questo certificato dovrà riportare tutte le eventuali variazioni di nome e cognome dell’ascendente italiano che risultano nei certificati di stato civile o che eventualmente siano state oggetto di rettifica giudiziale (es.: Mario Rossi, Mario Rosi, Marrio Rossi, Marrio Roci… tutte le varianti con cui la stessa persona viene citata in tutti gli atti di stato civile presentati per l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana). Non è quindi necessario per queste varianti richiedere la rettifica di atti di stato civile;
5) atti di nascita, con traduzione in lingua italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana;
6) atti di matrimonio con traduzione in lingua italiana dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti;
7) atti di morte, con traduzione in lingua italiana, dell’avo italiano emigrato all’estero e dei suoi discendenti in linea retta deceduti;
8) certificato di residenza del richiedente con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile (Erweiterte Meldebescheinigung) rilasciato dal Comune tedesco di residenza non oltre 6 mesi prima della presentazione dell’istanza;
9) permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione Europea) – N.B.: al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni di validità;
10) copia del versamento del contributo di € 600,- per il diritto della trattazione della pratica. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a questo Consolato d’Italia presso la Deutsche Bank Freiburg: IBAN: DE73 68070024 0065192703, BIC: DEUTDEDBFRE
Nella causale dovrà essere indicato il nome, cognome, data di nascita del richiedente e la dicitura “riconoscimento cittadinanza italiana”.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea: copia dell’avvenuto pagamento di € 20,- per l’autentica della firma sull’istanza.

Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale e verranno conservati agli atti, per cui NON potranno essere restituiti.

I certificati di cui i punti 3-7, rilasciati da Autorità straniere, dovranno essere muniti di legalizzazione (*), salvo i casi in cui ciò non sia esplicitamente previsto da convenzioni bi- o multilaterali ratificate dall’Italia. I documenti stranieri dovranno inoltre essere muniti di traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata.
Si consiglia di consultare i siti internet delle Rappresentanze italiane competenti territorialmente per i luoghi di emissione dei certificati, al fine di accertare le modalità di redazione e traduzione degli stessi.
(*) Documenti rilasciati da Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja:
http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41. La legalizzazione avviene tramite apposizione da parte dell’autorità del Paese emittente di una “Apostille”.
Documenti rilasciati da Paesi con cui non vigono accordi: la legalizzazione del documento dovrà avvenire presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui il documento è stato rilasciato.
Documenti rilasciati in Germania: i documenti rilasciati da autorità pubbliche tedesche, muniti del timbro tondo dell’autorità emittente, sono esenti da legalizzazione.

N.B.:

l’ufficio cittadinanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora ritenuta necessaria alla corretta definizione della pratica;
– il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito del procedimento. Esso non sarà pertanto rimborsabile in caso di suo esito negativo.