Registrazione di nascita all’estero di minori cittadini italiani
Il Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 ha introdotto nuovi limiti all’acquisto della cittadinanza italiana.
In base a tali disposizioni la cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente ai minori nati all’estero, ma soltanto se ricorre una delle condizioni elencate di seguito:
- il genitore cittadino italiano è nato in Italia (anche se possiede un’altra cittadinanza). È sufficiente che uno solo dei genitori italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di genitori stranieri.
- il genitore cittadino italiano nato all’estero è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del(la) figlio/a, anche prima di essere riconosciuto italiano. Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
- uno dei nonni italiani è nato in Italia. È sufficiente che uno solo dei nonni italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di nonni stranieri.
- il minore non possiede un’altra cittadinanza.
Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i non rientra in una delle categorie sopra esposte.
Per i figli nati fuori dal matrimonio i genitori devono far pervenire al Consolato anche i seguenti documenti in tedesco più traduzione in italiano:
- riconoscimento di maternità
- riconoscimento di paternità
- assenso materno al riconoscimento di paternità (che spesso è contenuto nel riconoscimento di paternità)
L’elenco dei Traduttori giurati è consultabile nella sezione “Banche Dati”.
Informazioni sulle nuove norme sull’attribuzione dei cognomi nell’Ordinamento Italiano