Registrazione di nascita all’estero di minori cittadini italiani

Il Decreto Legge 28 marzo 2025 n. 36 ha introdotto nuovi limiti all’acquisto della cittadinanza italiana.

In base a tali disposizioni la cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente ai minori nati all’estero, ma soltanto se ricorre una delle condizioni elencate di seguito:

  1. il genitore cittadino italiano è nato in Italia (anche se possiede un’altra cittadinanza). È sufficiente che uno solo dei genitori italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di genitori stranieri.
  2. il genitore cittadino italiano nato all’estero è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del(la) figlio/a, anche prima di essere riconosciuto italiano. Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.
  3. uno dei nonni italiani è nato in Italia. È sufficiente che uno solo dei nonni italiani sia nato in Italia. Non rileva la nascita in Italia di nonni stranieri.
  4. il minore non possiede un’altra cittadinanza.

 

Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i non rientra in una delle categorie sopra esposte.

Soddisfatte le dette condizioni l’atto di nascita del minore deve essere trascritto in Italia. Gli atti di nascita dei figli dei cittadini italiani viene in genere spedito al Consolato direttamente dall’ufficio di stato civile del Comune tedesco.

Per i figli nati fuori dal matrimonio i genitori devono far pervenire al Consolato anche i seguenti documenti in tedesco più traduzione in italiano:

  • riconoscimento di maternità
  • riconoscimento di paternità
  • assenso materno al riconoscimento di paternità (che spesso è contenuto nel riconoscimento di paternità)

L’elenco dei Traduttori giurati è consultabile nella sezione “Banche Dati”.

Informazioni sulle nuove norme sull’attribuzione dei cognomi nell’Ordinamento Italiano