A seguito della conversione in Legge del DL n.36/2025, la cittadinanza italiana si trasmette ai minori nati all’estero, su istanza dei genitori,  soltanto se ricorre una delle condizioni di seguito elencate:

1) IL MINORE NATO ALL’ESTERO DA GENITORE/I ITALIANO/I È CITTADINO ITALIANO SE

  • non è in possesso di altra cittadinanza, è cioè esclusivamente cittadino italiano.

In questo caso, insieme all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue, i genitori dovranno presentare una richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostri che il minore non abbia altra cittadinanza straniera di cui per esempio uno od entrambi i genitori siano titolari (per esempio papà tedesco e mamma italiana). Si precisa che si considera in possesso di un’altra cittadinanza straniera il minore che la acquisti iure sanguinis da uno dei genitori, oppure iure soli per essere nato in Germania dopo cinque anni di regolare residenza di uno od entrambi i genitori oppure che la acquisti a seguito di una mera dichiarazione senza possibilità di diniego da parte dell’Autorità straniera competente (ad esempio per “cittadinanza a seguito di opzione” da effettuarsi per i figli nati all’estero).

Ciascun genitore dovrà pertanto allegare alla richiesta di trascrizione un certificato di residenza rilasciato dalle autorità tedesche in cui sia esplicitamente indicato, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato, anche la/le cittadinanza/e possedute e la data di emigrazione in Germania  (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 18 (2) BMG). Tale certificazione è richiesta anche per il neonato.

Non sarà ritenuta valida alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

  • un genitore (anche adottivo) o un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.

Anche in questo caso, oltre all’atto di nascita in originale su modello internazionale plurilingue e alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita da parte dei genitori, dovrà essere allegata idonea documentazione (Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 18 BMG (2)) che dimostri che almeno un genitore (anche adottivo) o un nonno o una nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. Non sarà ammessa, nemmeno in questo caso, alcuna autocertificazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

  • il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della nascita del figlio/a.

Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio/a. Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero. Anche il genitore, cittadino italiano iure sanguinis per nascita, se residente in Italia per almeno 2 anni continuativamente può avvalersi di questa eccezione.

In questo caso, alla Erweiterte Melderegisterauskunft gemäß § 18 (2) BMG si dovrà aggiungere anche il certificato di cittadinanza e  il certificato di residenza storico del genitore cittadino italiano da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana o dalla data di nascita per cittadini iure sanguinis.

Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso della documentazione richiesta necessaria alla verifica della trasmissibilità della cittadinanza italiana. In presenza di domande inviate incomplete non sarà possibile da parte di questa Cancelleria consolare inviare l’atto per la trascrizione al Comune in Italia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE

La richiesta può essere inviata per posta (indicare sempre un recapito telefonico o di posta elettronica) direttamente al Consolato al seguente indirizzo:

Consolato d’Italia a Friburgo – Ufficio Stato civile

Augustinerplatz 2 – 79098 Freiburg im Breisgau

Oppure inviata via mail al seguente indirizzo:

statocivile.friburgo@esteri.it

In caso di trasmissione della richiesta via email l’atto di nascita dovrà comunque essere inviato in originale per posta.

  1. DOCUMENTAZIONE DA SPEDIRE PER REGISTRARE UNA NASCITA AVVENUTA IN GERMANIA
  • modulo di richiesta debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori del minore (modulo di domanda)
  • fotocopia dei documenti d’identità dei genitori
  • giustificativo della richiesta di trascrizione a seconda del caso (vedi casistica sopraindicata)
  • atto di nascita in originale del minore su modello internazionale plurilingue (Internationale Geburtsurkunde)

Per i figli nati fuori dal matrimonio oltre alla documentazione suindicata:

  • riconoscimento di maternità (Mutterschaftsanerkennungin originale o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale) con allegata traduzione in italiano
  • riconoscimento di paternità (Vaterschaftsanerkennungin originale o beglaubigte Kopie (copia certificata conforme all’originale) con allegata traduzione in italiano
     
    Un elenco di traduttori giurati è disponibile qui

 

2) NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL’ESTERO (FIGLI MINORENNI DI CITTADINI CHE NON TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA) – ACQUISTO PER BENEFICIO DI LEGGE

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.

Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

La documentazione da presentare il giorno dell’appuntamento è reperibile al seguente link.

 

Nel secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025si tratta di una norma transitoria e si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.

 

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.

Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

La documentazione da presentare il giorno dell’appuntamento è reperibile al seguente link.

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio competente
– per e-mail: statocivile.friburgo@esteri.it
– per telefono: 0761-3866148